CONTROLLO EMISSIONI INCENERITORI E CEMENTIFICIO DI COLLEFERRO
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30 novembre 2009

PROPOSTA DI LEGGE
Proposta di modifica della Legge regionale Lazio 9 luglio 1998, n. 27
“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi )
1. La Regione Lazio ripudia l’incenerimento con mezzo di risoluzione del problema dei rifiuti.
2. La presente legge:
a). disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione recependo le indicazioni della direttiva 08/98/CEE sui rifiuti ed in conformità del Testo Unico sull’ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modificato con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, stabilendo in particolare misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
b). individua, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province ed ai comuni;
c). prende atto che le citate normative favoriscono e sostengono gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti secondo la seguente gerarchia dei rifiuti che si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione:
la prevenzione attraverso piani di riprogettazione di prodotti ecocompatibili e riciclabili, che
favoriscano la riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti;
il riutilizzo dei prodotti attraverso la riparazione, la pulizia ed il riuso;
il riciclaggio dei materiali attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la preparazione al
recupero anche attraverso il trattamento di compostaggio per la frazione organica;
la selezione ed il recupero dei materiali; attraverso la produzione di materie prime secondarie e
la loro reimmissione nel ciclo produttivo;
lo smaltimento solo quale ultima fase del componente residuo sia attraverso conferimento in
discarica, od immissione nel sottosuolo o con incenerimento e parziale recupero energetico.
d) determina quale sistema unico di smaltimento il conferimento in discarica presso impianti su siti di proprietà pubblica e posti ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dai centri abitati e 2 chilometri dalle case sparse.
3. Le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; ivi compreso il trattamento di compostaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego
dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia solo attraverso la produzione di biogas;
Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Si introduce il principio di una netta separazione tra le attività di raccolta e riciclaggio, e le attività di smaltimento dei rifiuti, attività che dovranno obbligatoriamente essere gestite da soggetti diversi in modo da evitare posizioni di monopolio gestionale, sovrapposizioni di competenze e conflitti di interesse.
6. Le Amministrazioni Provinciali e Comunali, competenti per quanto previsto dalla presente legge sono soggette al principio di sussidiarietà, attraverso l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte delle Amministrazioni Provinciali o Regionale gerarchicamente preposte, in caso di totale o parziale inadempienza rispetto agli obiettivi contenuti nel successivo art. 2 ed alle norme previste dalla presente legge.
7. La previsione nel piano regionale dei rifiuti dell'introduzione della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio regionale come sistema principale di raccolta, per rispettare gli obiettivi previsti nel Testo Unico Ambientale approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue smi, che prevede come prossimo obiettivo il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012.
8. La regolamentazione dei processi partecipativi della cittadinanza alla gestione dei rifiuti, attraverso anche forme aperte previste dall’Agenda 21 della Comunità Europea, come successivamente previsto all’art. 7 della presente legge.
Art. 2
(Obiettivi)
1. La presente legge si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi sin dalla sua entrata in vigore :
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli impianti di discarica autorizzati ed esistenti, ma non rispondenti ai requisiti di cui all’art. 1 comma 1 punto d), non potranno accettare ulteriori conferimenti di rifiuti;
entro il 2011;
la riduzione della produzione dei rifiuti dovrà diminuire di almeno il 10% in termini di peso;
l'aumento complessivo almeno al 60 % in termini di peso della preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;
il 50% degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche devono seguire procedimenti di
acquisti verdi (Green Public Procurement);
Le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere in ogni caso al completamento della
riconversione del sistema di raccolta differenziata, salvo il mantenimento del sistema di raccolta stradale per specifiche situazioni di dispersione abitativa fuori dai centri abitati;
entro il 2020;
la riduzione della produzione dei rifiuti pro-capite dovrà attestarsi a 350 kg./anno;
il 100% degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche devono seguire procedimenti
di acquisti verdi (Green Public Procurement);
L’aumento complessivo almeno al 80% in termini di peso della preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi.
Art. 3
(Strumenti)
1. L’introduzione del divieto di acquisto e/o utilizzazione di imballaggi, shoppers, stoviglie e contenitori “usa e getta” che non siano totalmente compostabili e/o biodegradabili per le mense scolastiche, le mense aziendali e nello svolgimento di manifestazioni pubbliche in genere come, ad esempio, fiere – sagre – feste patronali.
2. L’introduzione di una tassa regionale di scopo, denominata “tassa contro l’usa e getta”, sulla produzione e distribuzione di imballaggi, shoppers, stoviglie e contenitori “usa e getta”, a carico dei produttori e dei distributori, determinata sulla base dei costi totali a carico della collettività per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. I proventi di questa tassa saranno impiegati per favorire la detassazione dei beni prodotti con materiali riciclati.
L’avvio del nuovo sistema di raccolta domiciliare dovrà vedere la contemporanea introduzione in tutte le amministrazioni comunali della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) con sistema puntuale di calcolo, per la gestione dei rifiuti in sostituzione della tassa o tariffa attuale.
4. La contestuale approvazione di specifico regolamento comunale, per la determinazione dell’importo dei costi sia fissi che variabili e delle specifiche agevolazioni per categorie speciali di contribuenti, dovrà prevedere la detrazione di un importo almeno pari al 30% di quanto dovuto per gli utenti che praticano le azioni di riduzione dei rifiuti. Tale detrazione è riconosciuta, sulla base di autocertificazione specifica e di ulteriore documentazione fiscale soggetta a verifica, agli utenti che praticano regolarmente sia il compostaggio domestico che l’acquisto di pannolini e/o assorbenti lavabili e l’acquisto di prodotti sfusi o “alla spina”.
Capo II
Soggetti interessati
Art 4
(Funzioni amministrative della Regione)
1. Competono alla Regione:
a) l'attività di programmazione, ivi compresa l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonché alla disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e dalla Comunità Europea e di obblighi e divieti per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;
c) la promozione di politiche di prevenzione, riduzione della pericolosità e quantità dei rifiuti, anche attraverso accordi con la grande distribuzione, con l’attribuzione di specifica delega alle Amministrazioni Provinciali;
d) la programmazione tecnica, finanziaria e funzioni di controllo di una gestione dei rifiuti finalizzata all’ottimizzazione del riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e solo in ultima sede del residuo eventuale soggetto allo smaltimento;
e) l'incentivazione e la promozione di beni prodotti con materiali riciclati, con il ricorso al loro acquisto ed uso da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche locali del Lazio, con l’attribuzione di specifica delega alle Amministrazioni Provinciali;
f) l'adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, con l’attribuzione di specifica delega alle Amministrazioni Provinciali;
g) la verifica della rispondenza dei piani provinciali di coordinamento, di seguito nominati piani provinciali, ai principi ed agli obiettivi del piano regionale;
h) l'istituzione dell’anagrafe degli impianti industriali presenti nella Regione Lazio, in grado di riciclare le varie tipologie di materiali secchi provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti sia urbani che speciali e dell’anagrafe degli impianti di compostaggio, con le loro caratteristiche quali-quantitative di scarti umidi, sfalci, potature, rifiuti alimentari post-consumo e scarti del settore agro-alimentare, che sono in grado di compostare;
i) il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla progettazione, realizzazione ed esercizio di impianti di riciclaggio, compresi quelli per il compostaggio, di impianti di recupero con produzione di materia prima secondaria e di impianti di smaltimento rifiuti previsti dall’art. 196 del Testo Unico sull’ambiente approvato con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152., con l’attribuzione di specifica delega alle Amministrazioni Provinciali;
l) La stesura di un piano tariffario che preveda la definizione dei costi di conferimento in discarica, in modo più che proporzionale rispetto al quantitativo procapite conferito, al fine di premiare la riduzione del conferimento.
Art. 5
(Funzioni amministrative delle Province)
1. Sono attribuite alle Province:
a) l'adozione dei piani provinciali, per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata porta a porta, in base alle previsioni dell’art. 2 della presente legge, e per il dimensionamento degli impianti di riciclaggio e recupero, con produzione di materia prima secondaria da tutte le frazioni differenziate, secondo il principio della gestione coordinata dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso territorio provinciale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani, attraverso l’istituzione di Osservatori Provinciali Rifiuti, anche con compiti relativi alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, in particolare con il controllo della filiera della frazione organica e della pratica del compostaggio domestico, familiare o condominiale;
h) predisposizione per i Comuni del territorio di riferimento di uno schema tipo di bando pubblico per l’indizione di gara di appalto per la raccolta differenziata porta a porta sia totale che per singole raccolte specifiche monomateriale.
Art. 6
(Funzioni amministrative dei comuni)
1. Le competenze dei comuni nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 198 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , consistono principalmente nel concorrere a determinare sulla base delle norme regionali in vigore:
a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
b) la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare:
le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, compresa la costruzione e la
gestione di isole ecologiche con funzioni anche di centri di riparazione, riuso e scambio;
le modalità del conferimento, della raccolta differenziata porta a porta e del trasporto dei
rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei
rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
2. Le Amministrazioni Comunali, che all’entrata in vigore della presente legge non risultano in linea con le disposizione contenute nell’art. 2, dovranno provvedere con effetto immediato all’adozione di bandi pubblici, secondo lo schema tipo predisposto dalla Provincia, per l’indizione di gare di appalto per raccolte differenziate porta a porta anche monomateriale, od in caso di servizio in affidamento diretto all’approvazione urgente delle modifiche al contratto di servizio con le società miste a prevalente partecipazione pubblica, e comunque in ogni caso all’adeguamento urgente dei regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che prevedano modalità di raccolta differenziata difformi.
3. Nei suddetti regolamenti comunali dovranno essere previsti per i rifiuti urbani livelli di assimilazione dei rifiuti speciali non superiori alla media nazionale dei Comuni di pari densità abitativa.
Art. 7
(Partecipazione dei cittadini)
1. Con la presente legge si istituiscono tavoli permanenti di verifica su base comunale e/o municipale tra comitati di cittadini e/o di quartiere, associazioni territoriali e/o riconosciute, operatori del settore ed enti locali. Tali tavoli permanenti di verifica avranno poteri consultivi e di controllo nell’applicazione dei tempi e delle modalità di introduzione della raccolta differenziata porta a porta e sulle procedure attuate dagli operatori e gestori della filiera di gestione rifiuti.
2. Si prevede inoltre la possibilità per le ONLUS che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall’autorità competente di effettuare attività di raccolta differenziata non sistematica ad integrazione del sistema di gestione dei rifiuti.
Art. 8
(Ambiti Territoriali Ottimali)
1 Con la presente legge viene espressamente abrogato l'art. 18 della legge regionale 27/1998 che prevedeva la costituzione degli ATO ( Ambiti Territoriali Ottimali) in quanto ritenuti ridondanti rispetto alla divisione delle competenze così come delineata negli articoli precedenti, e sulla base di quanto previsto in deroga dal comma 7 dell’art. 200 del Testo Unico Ambientale approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Art. 9
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)
Con la presente legge si istituisce un fondo di garanzia a carico del bilancio regionale in misura annuale sufficiente a garantire l’acquisto delle attrezzature scientifiche necessarie al funzionamento delle attività di ricerca, monitoraggio e supporto tecnico che la stessa Agenzia istituzionalmente è tenuta a garantire.
La Regione Lazio intende dotarsi di una rete di centraline pubbliche di rilevazione dati e di monitoraggio permanente, attraverso stazioni fisse e mobili da posizionare presso le aree o impianti industriali del Lazio che costituiscono la principale fonte di emissioni inquinanti del suolo, delle acque e dell’atmosfera.
L’Agenzia stessa, ai fini dell’ottimizzazione della gestione di questa rete pubblica di centraline di rilevazione, si dovrà quindi rapportare per gli aspetti relativi alla standardizzazione dei protocolli operativi dei monitoraggi ambientali, con le strutture pubbliche delle ASL territoriali, con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana e con il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.
L’Agenzia dovrà inoltre concordare con l’ ISPRA e con i principali Istituti di ricerca nazionali come il C.N.R. e l’E.N.E.A. forme di cooperazione per la conduzione di ricerche, studi ed analisi di laboratorio specifiche, strategie di intervento e campagne di monitoraggio permanenti attraverso il ricorso ai laboratori interni o di strutture pubbliche certificate.
Capo III
Disposizione transitorie e finali
Art. 10
(Sanzioni)
Il mancato raggiungimento entro un anno degli obiettivi di cui all’ art. 2 della presente legge da parte dei Comuni comporterà il congelamento dei fondi di trasferimento provinciale, erogabili sotto qualsiasi forma o motivo.
Il mancato raggiungimento degli stessi obiettivi entro due anni da parte dei Comuni comporterà che le competenze in materia vengono trasferite alla Provincia.
Art. 11
(Armonizzazione legislazione precedente)
1. Con l’entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le precedenti norme che possono risultare in contrasto con le norme contenute nel presente testo.
Art. 12
(Copertura finanziaria)
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvederà con apposito fondo di spesa con imputazione all’U.P.B. della Regione Lazio.
Tale fondo dovrà far fronte alle esigenze di riconversione del citato sistema di raccolta dei rifiuti urbani e del finanziamento della relativa impiantistica di servizio per il riciclaggio ed il recupero di tutte le frazioni differenziate sulla base di Piani provinciali di coordinamento, già operanti e di nuova elaborazione, che dovranno raccogliere e vagliare le previsioni dei Comuni di competenza.

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