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16 novembre 2010

Rifiuti Lazio: sostegno del percorso della legge di iniziativa popolare sui rifiuti

Cari amici firmatari,


a sostegno del percorso della legge di iniziativa popolare sui rifiuti, depositata a dicembre con 12.000 firme, e contro la delibera di annullamento depositata dal cons. Abruzzese per motivi formali sanabili (uso di fogli firma vidimati dalla Corte di appello invece che dai Comuni) vi chiedo di essere presenti se possibile MERCOLEDI' 17 ore 10 al Consiglio regionale in via della Pisana.

Abbiamo infatti avuto conferma delle nostre ragioni dal rapidissimo contributo giuridico a cura dell'Associazione Giuristi Democratici di Roma, a cui và il nostro convinto ringraziamento, nella parte dell'emendamento allegato che trovate sottolineato.

Se non riusciremo a far ritirare la deliberazione ed a far passare la modifica che ne recepisce la validità restano a nostra disposizione due strade: il ricorso al TAR (con i tempi ed i costi relativi) e/o la possibilità di autorizzare il deposito della proposta da parte di un vasto schieramento di consiglieri regionali.

Questa seconda ipotesi, che sarebbe avviata con un tavolo di confronto civico-partitico, in cui noi dovremo gestire il percorso comunicativo ed i partiti quello istituzionale, è da verificare anche se abbiamo già la disponibilità di buona parte del fronte di opposizione regionale ma non quello di maggioranza in cui forse possiamo aprire una breccia.

Un abbraccio
 
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Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare n. 18


Il testo della deliberazione dalle parole: “Preso atto” alla fine è sostituito dal seguente:
PRESO ATTO

delle risultanze relative all’istruttoria svolta dal servizio aula, dalla quale si evince che sono state depositati
- 207 fogli vidimati da segreterie comunali di un comune del Lazio contenenti 4.490 firme, delle quali 107 depennate con duplice sottoscrizione o con medesimo certificato elettorale

- 393 fogli vidimati da un ufficio di cancelleria giudiziaria, contenenti 7.384 firme, soggetto diverso da quanto previsto dall’articolo 6 della LR 63/80

CONSIDERATO

che la vidimazione dei fogli di raccolta delle firme dei sottoscrittori a cura da un ufficio di cancelleria giudiziaria è ammessa dall’articolo 7 della legge 352/1970 concernente “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”
che tale vidimazione è confacente alla ratio per la quale la vidimazione stessa è prevista dalla LR 63/1980 e cioè la attestazione inequivoca delle date di raccolta delle firme che si prevede non sia protratta per un periodo superiore a sei mesi,
che pertanto dalla documentazione depositata dal comitato promotore della legge di iniziativa popolare si desume comunque con certezza che un numero di cittadini superiore a 10.000 ha effettivamente voluto sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare nel periodo di sei mesi,

RITENUTO

che la mera difformità formale del soggetto vidimatore (ufficio di cancelleria giudiziaria invece che segreteria comunale) dei fogli di raccolta delle firme non può prevalere sul rispetto della volontà, comunque effettivamente accertata, degli elettori di proporre una legge di iniziativa popolare

VISTA

la rilevanza istituzionale, statutaria e costituzionale dell’istituto della partecipazione del popolo alla iniziativa legislativa

e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in simili casi ha ritenuto che talune prescrizioni formali contenute nelle leggi elettorali, non possano essere qualificate come essenziali a pena di nullità, e che la loro rilevanza deve essere valutata in relazione allo scopo che si prefiggono (Cons. di Stato Sez. V - 6 marzo 2006, n. 1074; ed inoltre Cons. di Stato V Sezione, 15 luglio 2005, n. 3804, che ha sancito che “il legislatore, menzionando i vari elementi dell’autentica, non ha voluto assegnare a ciascuno di essi un identico valore costitutivo, ma semplicemente ha inteso assicurare in tal modo che, al ricorrere delle combinazioni sopra segnalate, gli uffici elettorali possano comunque riposare sulla certezza dell’identificabilità dell’autenticatore”). In questo senso, la vidimazione effettuata dagli uffici giudiziari è altrettanto affidabile di quella effettuata dagli uffici comunali, e deve dunque ritenersi conseguito lo scopo perseguito dalla norma, di dare certezza alle sottoscrizioni.

RITENUTO

di procedere agli adempimenti di cui all’articolo 9 della LR 63/1980 ed all’articolo 110 del Regolamento

Delibera

1. di riconoscere la regolarità formale della proposta di legge regionale di iniziativa popolare concernente;: “Proposta di modifica della legge regionale Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).

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